Estetista in farmacia, cosa dice la legge

La legge istitutiva della Farmacia dei servizi (n. 163 del 2009) ha rivoluzionato l’assetto normativo sulle competenze professionali, incidendo sull’individuazione, per esempio, delle modalità da adottare per permettere la pratica dell’attività di estetista all’interno della farmacia. La legge però non aveva specificato come far conciliare, all’interno dello stesso luogo, questa attività artigianale con quella farmaceutica, dando così luogo a notevoli problemi interpretativi. Una soluzione a quest’ultimi l’ha data la sentenza del Tar Catania dell’11 giugno 2025: prima e unica decisione sull’interpretazione delle nuove norme, che regolano l’attività farmaceutica con presenza all’interno di un centro estetico.

La farmacia dei servizi: legge e applicazioni

La legge istitutiva della farmacia dei servizi (n. 163 del 2009) ha rivoluzionato l’assetto normativo sulle competenze professionali, incidendo così sull’individuazione, per esempio, delle modalità da adottare per permettere la pratica al loro interno dell’attività di estetista. Tale esercizio, peraltro, era già stato indicato da una legge del 1990, che esamineremo. Essa però non aveva specificato come far conciliare, all’interno dello stesso luogo, questa attività artigianale con quella farmaceutica, dando così luogo a notevoli problemi interpretativi.

Una soluzione a quest’ultimi, senz’altro condivisibile, l’ha data la sentenza del Tar Catania dell’11 giugno 2025. Essa è la prima e unica decisione, dopo l’indicata legge istitutiva del 2009, sull’interpretazione delle nuove norme, che regolano l’attività farmaceutica con presenza all’interno di un centro estetico.

Come ho prima accennato, quest’ultima ha previsto l’erogazione in farmacia di una vasta gamma di prestazioni, come la prenotazione di visite in ospedale, l’esecuzione di test diagnostici, le prestazioni di fisioterapia e tanti altri servizi. Tornando a esaminare la sentenza del Tar va rivelato che, nella motivazione, i Giudici di Catania sottolineano come la presenza dell’estetista all’interno della farmacia fosse già stata prevista (art 2, comma 7, della Legge n. 1 del 1990).

Essa stabilisce testualmente che “le imprese autorizzate alla vendita dei cosmetici, tra cui vanno annoverate le farmacie, possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino ai regolamenti comunali e che il personale addetto allo svolgimento di tale attività sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge n. 426 del 1971 e successive modificazioni”. Viene così disposto che i farmacisti possono vendere i prodotti per la cura dei capelli e dei mezzi per il loro impiego, oltre ai cosmetici destinati a essere messi in contatto con la pelle e le mucose.

Inoltre, il Tar puntualizza che, tenuto conto dell’allargamento dei nuovi compiti dell’esercizio farmaceutico previsti dalla legge sulla farmacia dei servizi, se i farmacisti possono vendere i prodotti riservati alla competenza degli estetisti, ne consegue che questi ultimi, ai sensi della legge n. 1 del 1990, possano ben legittimamente praticare, al loro interno e in appositi spazi, l’attività di estetista, utilizzando il personale in possesso di tale qualifica professionale. Per quanto poi concerne gli spazi -conclude il Tar- essi possano senz’altro essere ricavati all’interno dell’esercizio, purché separati e dedicati a tale attività. In sostanza, è necessario che vi sia una netta separazione fisica e materiale dei locali della farmacia da quelli adibiti a centro estetico, mediante chiusura di ogni collegamento.

(di Alfonso Marra, magistrato, Farma Mese n. 9/25, ©riproduzione riservata)

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